TASI: primo versamento dell’imposta al 16 giugno anche in assenza di delibera comunale
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STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri
TASI: primo versamento dell’imposta al 16 giugno anche in assenza di delibera comunale
(DL n. 16 del 06.03.2014, convertito in legge n. 68 del 02.05.2014)
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il legislatore, con la legge n. 68 del 02.05.2014 (di conversione del DL n. 16 del 06.03.2014), ha riscritto le regole di versamento della TASI, prevedendone il pagamento in due rate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre 2014. Si deve segnalare che il versamento dell’imposta di giugno (visto l’approssimarsi del termine) deve essere effettuato anche qualora il comune in cui è ubicato l’immobile non abbia pubblicato la delibera di fissazione sul sito www.finanze.it (fatta eccezione per le abitazioni principali, il cui versamento in tale ipotesi viene prorogato al 16.12). In tal caso, il contribuente sarà tenuto ad adottare l’aliquota pari al 1 per mille. Si rammenta che il tributo TASI si aggiunge all’importo dovuto a titolo di IMU ed il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (compresa l’abitazione principale) e di aree fabbricabili, mentre ne rimangono esclusi i terreni agricoli. Si rammenta, inoltre, che per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo, mentre il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.
Premessa
A ridosso del termine per il pagamento della prima rata, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di TASI in occasione della legge di conversione (n. 68 del 02.05.2014) del DL n. 16 del 06.03.2014 con la quale sono state riscritte le disposizioni in materia di versamento TASI, prevedendo il pagamento in due rate alle stesse scadenze previste per l’IMU (il 16.06.2014 ed il 16.12.2014). Le nuove disposizioni hanno cercato di colmare le lacune della precedente formulazione, con particolare riguardo all’ipotesi di mancata pubblicazione della delibera comunale che fissa aliquote, detrazioni ed esenzioni d’imposta.
In riferimento al pagamento in scadenza a giugno si segnala che:
- nel caso di pubblicazione della delibera entro il 31.05.2014 l’imposta sarà dovuta secondo le aliquote stabilite dal comune;
- nel caso di mancata pubblicazione della delibera comunale entro il prossimo 31.05.2014 l’imposta dovrà essere versata nella misura dell’1 per mille (viene prevista, inoltre, una proroga per le abitazioni principali).
SI OSSERVA:
Si deve segnalare, inoltre, lo sblocco delle aliquote TASI: è stato previsto un aumento dell’autonomia comunale attraverso la fissazione dell’aliquota fino al 3,3 per mille (per il 2014, con un massimale IMU + TASI del 11,4). In precedenza l’aliquota applicabile era limitata al massimale del 2,5 per mille.
Nel proseguo della trattazione analizziamo nel dettaglio i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta, le modalità di calcolo dell’imposta, i termini e le modalità di versamento.
Chi paga la TASI e su cosa
La nuova imposta sui servizi indivisibili del comune, introdotta dalla legge n. 147/2013, deve essere versata da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari su cui grava il contributo.
Il contributo deve essere versato sui fabbricati (così come individuati dalla disciplina IMU) e sulle aree fabbricabili, mentre non è dovuto sui terreni agricoli. Si deve precisare che l’imposta deve essere versata anche in riferimento alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili e alle aree comuni condominiali che non siano detenute/occupate in via esclusiva: nonostante fosse stata prevista una specifica esenzione in riferimento a tali ipotesi, il DL n.16/2014 ha abrogato la norma che la prevedeva.
SI OSSERVA:
Fatta eccezione per i terreni agricoli, quindi, l’ambito di applicazione dell’imposta (in riferimento all’individuazione degli immobili interessati) è sostanzialmente identico all’IMU.
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l’imposta dovrà essere versata da entrambi i soggetti, nella misura stabilita dal regolamento comunale e entro gli importi minimi e massimi stabiliti per legge (corrispondenti al 10% ed al 30% dell’imposta).
SI OSSERVA:
In riferimento all’imposta a carico dell’occupante non si comprende come questa sia applicabile nell’ipotesi in cui il comune non deliberi l’apposito regolamento.
In riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, si segnalano i seguenti casi particolari:
TASI – AMBITO DI APPLICAZIONE
Pluralità di soggetti possessori o detentori | In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. |
Locazione finanziaria | In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. |
Detenzione temporanea | In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. |
Multiproprietà e centri commerciali integrati | Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. |
In riferimento alle esenzioni d’imposta, si segnala che alcune esenzioni sono disposte per legge, mentre alcune altre sono definite con la delibera di un apposito regolamento comunale.
In riferimento alle esenzioni previste per legge si segnalano le seguenti ipotesi:
- immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73.
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze.
- fabbricati di proprietà della Santa Sede ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense.
- fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
- immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc. (in tal caso, però, l’esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con modalità non commerciali, mentre per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”).
- rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.
Il Comune, nell’ambito della sua autonomia, può prevedere riduzioni ed esenzioni nelle seguenti ipotesi:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
Come si calcola?
Il valore da prendere come riferimento per il pagamento della TASI è la base imponibile prevista per l’applicazione dell’IMU. Si devono, quindi, prendere in considerazione:
- il valore dell’immobile, ovvero la rendita catastale (rivalutata);
- i coefficienti stabiliti dal DL n. 201/2011 (art. 13) per l’applicazione dell’IMU.
All’importo risultante deve essere applicata l’aliquota TASI stabilita dal comune, che come anticipato in premessa non può superare il 2,5 per mille, ovvero il 3,3 per mille nel caso in cui vengano approvate riduzioni d’imposta in riferimento all’abitazione principale.
CALCOLO DELLA TASI
BASE IMPONIBILE | ALIQUOTA |
Calcolata secondo i criteri già definiti in materia IMU | Stabilite dal comune (in via generale) |
Con specifico riferimento alle aliquote applicabili per il 2014 si segnala che l’aliquota base, per la TASI, ammonta all’1 per mille, ma i comuni possono nell’ambito della propria autonomia disporne la diminuzione fino all’azzeramento, o la maggiorazione fino al 3,3 per mille (2,5, maggiorabile di ulteriori 0,8 per un totale di 3,3 nell’ipotesi sopra specificata).
SI OSSERVA:
L’eccezione alla regola generale riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, in riferimento ai quali i comuni possono deliberare un’aliquota massima dell’1 per mille (possono essere quindi disposte solo riduzioni e nessuna maggiorazione).
Viene stabilito, inoltre, un limite secondo cui la somma dell’aliquota IMU e TASI (considerate complessivamente) non può superare il 10,6%. Viene, inoltre, stabilito che per l’anno 2014 il limite massimo può essere pari all’11,4%, a condizione che vengano finanziate riduzioni d’imposta sull’abitazione principale.
Possiamo riepilogare le disposizioni in materia di fissazione dell’aliquota con la tabella sottostante:
ALIQUOTA TASI
Aliquote (limiti delle deliberazioni comunali) | Massimali d’imposta | |
Aliquota minima | 0 per mille | IMU + TASI non devono superare l’aliquota del 10,6 per mille. |
Aliquota ordinaria | 1 per mille | |
Aliquota massima | 2,5 per mille, fino a 3,3 per mille nel caso di deliberazioni di riduzioni a favore dell’abitazione principale | Nel caso di deliberazioni di riduzioni a favore dell’abitazione principale il precedente limite si alza al 11,4 per mille. |
1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale |
Termini di versamento
La maggior parte delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del DL n. 16/2014 riguarda le modalità ed i termini di versamento. Viene previsto, in particolare, lo scaglionamento in due rate dell’imposta, con le stesse scadenze previste per l’IMU, e le aliquote/termini applicabili in caso di mancata pubblicazione entro il 31.05.2014 della delibera comunale.
Secondo quanto stabilito dal recente intervento legislativo il versamento della TASI è effettuato nei termini previsti per l’IMU (16.06.2014/16.12.2014) E’ consentito, inoltre, il pagamento dell’imposta in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
SI OSSERVA:
In via generale – ma segnaliamo da subito una deroga per l’anno 2014 – il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
In riferimento ai versamenti per il 2014, in particolare, si applicano i seguenti termini di versamento:
- IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per il primo anno di applicazione della TASI il versamento della prima rata è effettuato con applicazione dell’aliquota base nel caso in cui il comune non abbia deliberato l’aliquota entro il 31.05.2014, mentre il versamento a saldo dovrà essere effettuato a conguaglio sulla base della deliberazione comunale nelle scadenze ordinariamente previste (16.06 e 31.12);
SI OSSERVA:
Si segnala che qualora il comune deliberi un’aliquota particolarmente elevata (ammettiamo quella massima del 3,3 per mille) successivamente alla data del 31.05, il contribuente sarà tenuto al versamento di una prima rata a giugno pari all’1 per mille, ed un importo particolarmente elevato, invece, per la rata di dicembre (proseguendo nell’ipotesi, il mancante 2,3 per mille).
- IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16.12.2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
TERMINI DI VERSAMENTO 2014
Immobili adibiti ad abitazione principale | Il comune ha deliberato le aliquote applicabili: il contribuente è tenuto ad effettuare i versamenti o in unica soluzione entro il 16.06.2014, oppure in due rate (16.06.2014 e 16.12.2014) applicando le aliquote deliberare |
Il comune non ha deliberato le aliquote applicabili: il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine del 16.12.2014. | |
Altri immobili | Il comune ha deliberato le aliquote applicabili: il contribuente è tenuto ad effettuare i versamenti o in unica soluzione entro il 16.06.2014, oppure in due rate (16.06.2014 e 16.12.2014) applicando le aliquote deliberare |
Il comune non ha deliberato le aliquote applicabili: il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento applicando l’aliquota base per il versamento in scadenza a giugno, mentre con il versamento del 16.12 viene versata la somma a conguaglio. |
SCHEMA RIASSUNTIVO
Soggetto passivo | Detentore e possessore dell’immobile. Nel caso di pluralità di soggetti obbligati questi rispondono in solido | |
L’utilizzatore dell’immobile diverso dal proprietario/titolare del diritto reale è tenuto al pagamento di una percentuale TASI tra il 10 ed il 30% a seconda della delibera comunale. | ||
Oggetto | Fabbricati ed aree fabbricabili | |
Sono espressamente esclusi i terreni agricoli | ||
Esenzioni | Deliberate dal comune | Stabilite per legge |
Abitazioni con unico occupante | Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 | |
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo | Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali | |
Rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi | ||
Fabbricati di proprietà della Santa Sede ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense | ||
Locali, diversi dalle abitazioni, ed Aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente | Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze | |
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero | Fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia | |
Fabbricati rurali ad uso abitativo | Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73 | |
Immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc. (in tal caso, però, l’esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con modalità non commerciali, mentre per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”) | ||
Base imponibile | Calcolata secondo le regole dell’IMU (rendita catastale rivalutata*coefficiente d’imposta) | |
Aliquote | Viene stabilita nella misura ordinaria all’1 per mille | |
I comuni possono deliberare la riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento | ||
I comuni possono deliberare la maggiorazione dell’aliquota fino al 2,5 per mille, ma l’aliquota totale IMU + TASI non può eccedere il 10,6 per mille | ||
Può essere deliberata un’aliquota fino al 3,3 per mille, nel limite complessivo IMU + TASI del 11,4 per mille nel caso in cui il comune deliberi riduzioni d’imposta a favore dell’abitazione principale | ||
Termini | Per il pagamento dell’imposta 2014 bisogna distinguere se il comune ha approvato la delibera del regolamento entro il 31.05.2014 | |
È stata approvata la delibera | Non è stata approvata la delibera | |
In tal caso il pagamento va effettuato in due rate il 16.06.2014 ed il 16.12.2014 | In tal caso, il pagamento dell’imposta per l’abitazione principale viene prorogato al 16.12.2014 | |
Il pagamento dell’imposta per tutti gli altri immobili viene effettuato applicando al 16.06 l’aliquota ordinaria dell’uno per mille, ed in compensazione la quota mancante entro il 16.12 |