Le principali novità del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. Decreto rilancio) – per le imprese
Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:
STUDIO ASSOCIATO ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri
Le principali novità del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. Decreto rilancio) – per le imprese
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19.5.2020, meglio noto come “Decreto rilancio”, che contiene una serie di misure tese a favorire il rilancio dell’economia e offrire un sostegno a lavoratori e famiglie in difficoltà. Su tutte, si segnala l’introduzione delle seguenti misure:
i) contributo a fondo perduto per imprese e professionisti (non iscritti a casse di previdenza private);
ii) credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
iii) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
iv) proroga del termine di consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019;
v) esonero dal pagamento del saldo Irap 2019 e primo acconto 2020;
vi) credito d’imposta per gli aumenti di capitale sociale.
Di seguito un primo commento delle principali misure introdotte a favore delle imprese e lavoratori autonomi, fermo restando che le suddette novità saranno meglio approfondite nel contesto di successive informative.
Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
L’art. 25 del DL “Rilancio” prevede un contributo a fondo perduto per imprese (anche agricole) e professionisti in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti.
Osserva
Il contributo in esame non spetta, in ogni caso:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- agli enti pubblici;
- ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020 (Cura Italia), vale a dire:
- l’indennità di 600 euro di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
- l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.
Osserva
Il D.L. rilancio non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020, ossia gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), i quali potranno accedere anche al contributo in questione.
Condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019 (quindi una riduzione di oltre 1/3).
Osserva
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra.
In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta di cui sopra.
- In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:
- a 1.000 euro per le persone fisiche;
- a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Osserva
Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.
È stabilito dal DL che il contributo in esame non concorre:
- alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
Il D.L. Rilancio ha previsto un nuovo credito d’imposta per imprese, professionisti ed enti non commerciali, sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati:
- allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Osserva
Il credito d’imposta non spetta a tutti i soggetti indistintamente, ma è riservato esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. rilancio (ossia 2019 per i soggetti solari). Le “strutture alberghiere e agrituristiche” possono, invece, beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta in esame è pari:
- dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo ovvero;
- al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.
Il credito d’imposta in commento:
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- può essere utilizzato in compensazione (con altre imposte e contributi), successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
Osserva
In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per poter procedere alla cessione sarà necessario l’invio di una comunicazione telematica ed è quindi necessario attendere l’emissione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne stabilisca il tracciato e le modalità.
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non è cumulabile con l’analogo credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Il D.L. “Rilancio” introduce un nuovo credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000,00 euro, dai:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del D.L. rilancio (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema)
- associazioni, fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del terzo settore;
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
Osserva
L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori
Il DL “Rilancio” prevede che le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, sono estese anche al mese di aprile 2020.
Osserva
Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).
Indennità per il mese di aprile
Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.
Osserva
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.
Indennità per il mese di maggio
Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Osserva
Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (artigiani e commercianti) ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.
Esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell’acconto IRAP 2020
L’art. 24 del DL “Rilancio” prevede, a favore di imprese e lavoratori autonomi, l’esclusione dal versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta;
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
L’agevolazione compete indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020 ed è applicabile alle imprese e a lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti “solari”), hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro.
Restano in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le consuete modalità, in quanto espressamente esclusi dal beneficio:
- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).
Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di maggio
L’articolo 126 del D.L. rilancio prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) e dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (Decreto “liquidità”). In particolare, viene sostanzialmente unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.
Versamenti sospesi | Vecchio termine di effettuazione | Nuovo termine di effettuazione |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dal-l’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). | 31.5.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). | 31.5.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | 30.6.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. | 31.5.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | 30.6.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. | 30.6.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | 30.6.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con-tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | – | 16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con-tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’im-presa. | 30.6.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. | 31.5.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. | 1.5.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Viene altresì prorogato al 16 settembre 2020 il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione delle ritenute d’acconto nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Osserva
In origine il termine di versamento era stato stabilito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in cinque rate), mentre la norma in esame lo differisce al 16 settembre (sempre in unica soluzione o in quattro rate).
Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.
Ritenute non operate | Vecchio termine di versamento | Nuovo termine di versamento |
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:
nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020. |
31.7.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate:
dai sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’; nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020. |
31.5.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 |
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, anche mediante il sostituto d’imposta |
Versamenti derivanti da pace fiscale ex DL 119/2018
L’art. 149 del DL 19.5.2020 n. 34 ha previsto che i versamenti derivanti da definizione degli accertamenti/adesioni/inviti al contraddittorio, delle liti pendenti, delle SSD e ASD, nonché dei verbali di constatazione di cui al DL 119/2018 che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020, possano avvenire entro il 16.9.2020 senza aggravio di sanzioni e interessi.
Tali somme possono essere pagate in 4 rate mensili di pari importo.
Osserva
Le rate inerenti agli istituti indicati che scadono in momenti diversi, ad esempio il 31.8.2020, non vengono invece posticipate.
Proroga della moratoria delle sanzioni e rinvio lotteria degli scontrin
Il D.L. “Rilancio” contiene alcune misure di semplificazione anche in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici a causa dell’emergenza epidemiologica, il decreto:
- proroga di sei mesi la moratoria delle sanzioni prevista dall’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 per gli esercenti con volume d’affari non superiore a 400.000,00 euro, i quali, pertanto, potranno continuare a trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile per le operazioni effettuate fino al 31.12.2020 (ferma restando la necessità di certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e di annotare i corrispettivi sul relativo registro);
- rinvia dall’1.7.2020 all’1.1.2021 il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema Tessera sanitaria (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015);
- posticipa dall’1.7.2020 all’1.1.2021 l’avvio della lotteria degli scontrini (art. 1 co. 540 della L. 232/2016).
Proroga termine consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019
Il D.L. rilancio proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” per poter effettuare l’investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019, risolvendo così le problematiche legate all’emergenza epidemiologica. Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell’art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni avrebbero dovuto effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Osserva
Conseguentemente, a fronte della proroga del termine introdotta dal D.L. Rilancio, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione” (attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell’ultima versione dei super-ammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso dovrà essere effettuato entro fine anno, essendo stato spostato il termine “lungo” al 31 dicembre 2020.
Investimenti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
L’art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 prevede un’agevolazione per gli aumenti di capitale operati nel 2020 dalle società di capitali che:
- nel 2019, hanno realizzato un volume di ricavi tra 5 e 50 milioni di euro;
- hanno subito, nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020, una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto all’analogo bimestre del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID- 19.
In tali casi:
- al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d’imposta del 20% delle somme versate, con un limite massimo all’investimento di 2 milioni di euro;
- alla società compete un credito d’imposta parametrato alle perdite realizzate nel 2020 e all’aumento di capitale.
Viene stabilito che l’aumento di capitale deve ammontare almeno a euro 250.000,00 e che la somma dei tali crediti d’imposta generati dall’operazione non può eccedere 800.000,00 euro.
Osserva
Entrambi i crediti d’imposta non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP; la loro compensazione nel modello F24 non è soggetta né al limite generale annuo (portato dallo stesso decreto a un milione di euro), né al limite di 250.000,00 euro previsto per i crediti d’imposta di natura agevolativa.
Cessione di beni destinati alla gestione dell’emergenza
Il DL rilancio prevede che le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono:
- esenti IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, sino al 31.12.2020;
- assoggettate ad IVA con aliquota del 5% (Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), a decorrere dall’1.1.2021.
I prodotti che potranno fruire delle agevolazioni appena descritte sono, principalmente:
- i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3.
Osserva
Oltre a tali beni, sono soggetti a tali disposizioni IVA anche altre tipologie di prodotti con finalità eminentemente sanitaria, quali, ad esempio, monitor multiparametrici anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, tubi endotracheali, caschi per ventilazione a pressione positiva continua ecc..
Sorveglianza sanitaria
Il DL Rilancio dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, tutti i datori di lavoro, compresi quelli normalmente non soggetti all’obbligo di nominare il medico competente, siano tenuti ad attuare in azienda la “sorveglianza sanitaria eccezionale” nei confronti dei dipendenti che, per ragioni di salute o di età, sono più a rischio contagio.
Osserva
Per le aziende normalmente non tenute all’obbligo di nomina del medico competente, sarà possibile nominarne uno temporaneamente o chiedendo l’intervento dei medici dell’INAIL.
Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24
Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:
- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.