Il passaggio alla fatturazione elettronica: legge di Bilancio 2018
Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:
STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri
Il passaggio alla fatturazione elettronica
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la legge di Bilancio 2018 è stata prevista l’introduzione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica, ad oggi disciplinata solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L’introduzione della fattura elettronica avverrà in diverse fasi:
- dal 01.07.2018 la fattura elettronica riguarderà le cessioni di carburanti per autotrazione e le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiere delle imprese nel quadro di un appalto pubblico;
- dal 01.09.2018 sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica per gli acquisti di beni da parte di viaggiatori extra-UE (fatture tax free shopping) di importo complessivo superiore a 155 euro, al lordo dell’Iva, destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale comunitario;
- dal 01.01.2019 la fattura elettronica diverrà obbligatoria per tutte le operazioni tra soggetti privati.
Per effetto dell’estensione della fatturazione elettronica, si modifica il rapporto tra cliente e Studio in quanto:
- alcuni adempimenti fiscali potranno essere gestiti da remoto (verifica, compilazione, generazione delle fatture, contabilizzazione);
- le attività di consultazione-verifica da parte del cliente delle fatture emesse e ricevute potranno avvenire, anche in questo caso, da remoto;
- la conservazione della documentazione fiscale, per effetto della fatturazione elettronica, viene automatizzata. L’introduzione della fatturazione elettronica comporta una modifica degli adempimenti collegati a raccolta, ricezione e scambio della documentazione cartacea.
Premessa
Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 205/2017 (c.d. legge di Bilancio 2018) a decorrere dal 01.01.2019 (01.07.2018 per la cessione di carburanti per autotrazione e le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiere delle imprese nel quadro di un appalto pubblico) la fatturazione elettronica viene estesa a tutte le operazioni tra soggetti privati. Per effetto dell’estensione di tale istituto a tutte le operazioni tra soggetti privati, il rapporto tra professionista e contribuente subirà notevoli modifiche: la digitalizzazione di numerosi adempimenti consentirà una gestione del rapporto “da remoto”, riducendo spostamenti e consegna di documentazione cartacea, nonché di conservazione della documentazione.
La Legge di bilancio 2018 ha, inoltre, rinviato al 1° settembre 2018 l’obbligo di emettere la fattura elettronica per gli acquisti di beni da parte di viaggiatori extra-UE (fatture tax free shopping) di importo complessivo superiore a 155 euro, al lordo dell’Iva, destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale comunitario.
TERMINI DI INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 01.07.2018 | Cessioni di carburanti per autotrazione e prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiere delle imprese nel quadro di un appalto pubblico1. |
Dal 01.09.2018 | Acquisti di beni da parte di viaggiatori extra-UE di importo complessivo superiore a 155 euro, al lordo dell’Iva. |
Dal 01.01.2019 | Tutte le operazioni tra privati. |
1 Per la cessioni di carburanti, viene abrogata la scheda carburante, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti passivi Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica con esonero da tale obbligo per le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori. Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva, il pagamento del carburante dovrà essere effettuato con carte di credito, di debito o prepagate.
In che cosa consiste la fatturazione elettronica
La fattura elettronica consiste in un file XML, firmato digitalmente, che viene trasmesso mediante un canale telematico.
Brevemente si rileva che il processo di fatturazione elettronica si basa sul sistema di Interscambio, una struttura informatica gestita dall’Agenzia delle Entrate, mediante la quale è possibile trasmettere telematicamente le fatture elettroniche e inviare le relative notifiche. La fattura elettronica, per essere correttamente gestita dal Sistema di Interscambio deve presentare specifiche caratteristiche tecniche, ovvero:
1. il contenuto è rappresentato in un file XML;
2. l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto deve essere garantita tramite l’apposizione della firma digitale da parte dell’emittente.
Si riepilogano di seguito tutti i passaggi che sono previsti nel processo di fatturazione elettronica.
Osserva: La trasmissione della fattura elettronica non coinvolge esclusivamente le parti contrattuali a cui il documento si riferisce (fornitore e destinatario), in quanto tra i due attori si interpone il Sistema di Interscambio (SdI) che riceve la fattura dal fornitore, effettua i controlli necessari, inoltra la fattura al destinatario. Per utilizzare il Sistema di Interscambio i soggetti emittenti devono accreditarsi su di esso, aderendo e sottoscrivendo un accordo di servizio.
La trasmissione dei file verso il Sistema di Interscambio può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:
- sistema di Posta Elettronica Certificata: in questo caso il file da trasmettere costituisce l’allegato del messaggio di posta;
- invio tramite web: utilizzando il sito dell’Agenzia delle Entrate;
- altre modalità di invio sono rappresentate da servizi già utilizzati dagli intermediari nella fatturazione elettronica.
Ambito soggettivo e oggettivo. L’impatto delle modifiche
L’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio si riferisce, in particolare, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle relative variazioni, effettuate tra
soggetti residenti, stabiliti, o identificati (soggetti non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione) nel territorio dello Stato.
Osserva: Per la trasmissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI), gli operatori possono avvalersi di intermediari (ad es. i commercialisti), ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore.
A fronte del nuovo obbligo, sono state previste talune semplificazioni amministrative e contabili. Innanzitutto, a partire dal 01.01.2019 è abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse ricevute (c.d. “spesometro”). Inoltre, sulla base dei dati delle operazioni effettuate acquisiti digitalmente, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un programma di assistenza on line, metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata:
- gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA e dei redditi;
- le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.
Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.
Osserva: Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfettario (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89) oppure il regime fiscale di vantaggio (D.L. n. 98/2011, art. 27, commi 1 e 2).
La fatturazione elettronica riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Restano, invece, escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti e non identificati ai fini Iva in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi. In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. Tale adempimento (spesometro) dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Per la mancata trasmissione di tali dati o di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997).
Per i soggetti che certificano le proprie operazioni tramite ricevuta fiscale o scontrino (commercio al minuto ed attività assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72), annotandole sul registro dei corrispettivi, è prevista la facoltà di trasmissione telematica. L’eventuale opzione quinquennale, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, sostituisce gli obblighi di cui all’articolo 24 DPR 633/72. Resta inteso che qualora a tali soggetti venga richiesta la fattura, vige l’obbligo di emissione della fattura elettronica che sarà resa disponibile sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e mediante il rilascio di una copia analogica.
Sanzioni
In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, la fattura si considera non emessa con irrogazione delle sanzioni pecuniarie (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). Le sanzioni per omessa fatturazione saranno applicate nella misura compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta e la sanzione sarà applicata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo.
Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, di cui all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.