Fatturazione elettronica: al via dal 2019 senza nessuna proroga
Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:
STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri
Fatturazione elettronica: al via dal 2019 senza nessuna proroga
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL Collegato manovra (DL n. 119/2018) è stato confermato, per gennaio 2019, l’avvio della fatturazione elettronica con sanzioni ridotte. A differenza di quanto annunciato nelle precedenti settimane, sono state stralciate dal testo le ipotesi di proroga che avrebbero consentito l’avvio “a scaglioni” dell’adempimento a partire dal mese di luglio 2019 e gennaio 2020. Salvo ulteriori modifiche del testo del DL, ad oggi approvato in via definitiva, a partire dal prossimo 01.01.2019 verrà introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. Con riferimento alle sanzioni, il testo del DL stabilisce che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni non si applicano se la fattura viene emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA. Qualora invece la fattura elettronica sia emessa successivamente a tale termine, ma entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo, le sanzioni si applicano con una riduzione dell’80%. A titolo esemplificativo, un contribuente con obbligo di fatturazione immediata che effettua un’operazione in data 01.01.2019 potrà emettere la relativa fattura elettronica entro il 31.01.2019 senza irrogazione delle sanzioni o entro il 28.02.2019 con applicazione della sanzione ridotta. Di seguito, illustriamo le novità introdotte in materia di fatturazione elettronica.
Premessa
Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 205/2017 (c.d. legge di Bilancio 2018) a decorrere dal 01.01.2019 la fatturazione elettronica viene estesa a tutte le operazioni tra soggetti privati. Rispetto a tale adempimento, sono state eliminate dal testo del DL collegato alla manovra le ipotesi di proroga comunicate nel corso del mese di ottobre e che avrebbero consentito l’applicazione dell’obbligo a scaglioni a partire dal mese di luglio 2019 (per i contribuenti di più rilevanti dimensioni) e dal mese di gennaio 2020 (per tutti i contribuenti).
Per effetto dello stralcio di tali disposizioni, è stata confermata l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti a partire dal 01.01.2019.
Con il DL n. 119/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 de3l 23.10.2018 (c.d. DL Collegato alla manovra) viene in ogni caso introdotta una nuova disposizione che consente la disapplicazione delle sanzioni (o la riduzione delle stesse) per il primo semestre di applicazione del nuovo obbligo. Viene, infatti, previsto che:
- non si applicano sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia trasmessa entro il termine per la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto;
- si applicano sanzioni, con una riduzione dell’80%, nel caso in cui la fattura elettronica sia trasmessa entro il termine della liquidazione periodica successiva a quella di competenza dell’operazione effettuata.
Il “meccanismo” della fattura elettronica Il meccanismo di funzionamento della fattura elettronica prevede tre principali attori (salvo le indicazioni fornite nel proseguo):
- il cedente / prestatore che emette la fattura elettronica e la trasmette al sistema di interscambio;
- il Sistema di Interscambio (SdI) che riceve le fatture del cedente / prestatore, attribuisce un identificativo, effettua le verifiche ed invia all’acquirente il documento;
- l’acquirente / committente che riceve la fattura elettronica attraverso il canale scelto.
Il Sistema di Interscambio è gestito dall’Agenzia delle Entrate: ciò significa che l’emissione delle fatture, in formato (.xml), avverrà esclusivamente mediante trasmissione digitale all’Agenzia delle Entrate; sarà quest’ultima a recapitarle al cliente destinatario (tramite pec o codice ID univoco), pertanto le fatture non si riceveranno più dai fornitori ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai soggetti privati e ai contribuenti che optano per il regime dei minimi o forfetario, invece, la procedura subisce alcune variazioni. Nei confronti di tali soggetti il flusso è il seguente:
- il soggetto obbligato alla fatturazione elettronica procede all’emissione della fattura in formato elettronico utilizzando, come consueto, il Sistema di Interscambio. Nel campo codice destinatario dovrà essere indicato il valore convenzionale “0000000”;
- l’emittente deve mettere a disposizione dell’acquirente / committente (privato, minimo o forfetario) una copia cartacea o analogica della fattura emessa dal sistema di interscambio. Il medesimo documento sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Osserva
Nel caso in cui la fattura sia emessa nei confronti di privati, eventuali errori dovranno essere corretti tramite apposita nota di variazione da parte del soggetto che ha emesso la fattura errata.
Possibili esiti dell’invio della fattura
Il soggetto obbligato ad emettere la fattura deve procedere alla creazione della fattura elettronica ed inviare la stessa al sistema di interscambio. Rispetto alla creazione della fattura si segnala che questa deve avvenire tramite lo specifico file XML in cui, oltre alle consuete informazioni, devono essere indicati alcuni elementi relativi al recapito della fattura (ad esempio il codice destinatario o l’indirizzo PEC che consentono l’effettivo invio della fattura all’acquirente / committente). Al riguardo si ricorda che la fattura è soggetta ad imposta di bollo che, ai sensi del DM 17.06.2014 verrà assolta in forma virtuale e versata cumulativamente entro il 30.04 dell’anno successivo a quello in cui l’operazione è effettuata. Il passo successivo consiste nell’invio della fattura al Sistema di Interscambio. Questo procederà ad una serie di controlli e verifiche, tra cui evidenziamo in particolare le seguenti:
Verifiche sistema di interscambio
I | Correttezza della data di emissione indicata in fattura, con particolare riferimento al fatto che questa non sia successiva rispetto alla data di trasmissione del file (se la data di trasmissione risulta antecedente alla data di emissione il sistema scarta automaticamente il documento). |
II | Struttura e formato del file. |
III | Integrità e unicità del documento. |
IV | Correttezza formale e esistenza dei codici fiscali e delle partite IVA indicate. |
V | Validità e autenticità della firma. |
VI | Coerenza degli importi IVA indicati rispetto alla base imponibile. |
Solo all’esito delle verifiche con accettazione dal Sistema di Interscambio, la fattura elettronica può considerarsi emessa. Nel caso in cui la fattura venga scartata, la stessa non si considera emessa.
Possibili esiti della ricezione della fattura emessa
Nel caso di accettazione della fattura, il cedente / prestatore verrà informato dell’accettazione e dell’inoltro della fattura all’acquirente / committente. Nel caso di:
- individuazione di un canale per il recapito, l’acquirente / committente sarà interessato da una comunicazione contenente i dati della fattura;
- impossibilità nell’individuare un canale di recapito (anche per casella PEC piena) viene inviata all’emittente una ricevuta di impossibilità di recapito con la quale è comunicata la messa a disposizione della fattura nell’area autenticata dei servizi telematici dell’acquirente / committente. In questo solo caso spetta all’emittente comunicare la messa a disposizione della fattura nell’area autenticata dei servizi telematici (se l’acquirente / committente accede e visiona la fattura il sistema registra il nuovo stato del file che risulta ricevuto dal destinatario).
Osserva
Per i soggetti IVA, per data di consegna si considera quella in cui il destinatario prende visione della fattura; per gli acquirenti forfetari, minimi, agricoltori esonerati e privati la fattura si considera consegnata alla data di messa a disposizione nell’area riservata.
Rigetto della fattura
Nel caso in cui il Sistema di Interscambio scarti la fattura inviata dal cedente / prestatore, il sistema invierà una ricevuta di scarto con la conseguenza che la fattura non verrà considerata emessa fino a quando il cedente non provveda a correggere l’errore indicato e ad inviare nuovamente la fattura entro 5 giorni dalla notifica. Considerato che il sistema ha scartato la fattura, il cedente / prestatore non potrà sanare il proprio errore con una nota di variazione. L’Agenzia delle Entrate, in questo caso, consiglia l’emissione di una nuova fattura con medesimo numero e data della precedente (non sarà in ogni caso sanzionata l’emissione di una nuova fattura con nuovo numero e data).
Procedura di fatturazione elettronica
Ambito soggettivo e oggettivo
L’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio si riferisce, in particolare, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti, o identificati (soggetti non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione) nel territorio dello Stato.
La fatturazione elettronica riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.
Restano, invece, escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti e non identificati ai fini Iva in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi. In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. Tale adempimento (cd. “esterometro”) dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Nuove modalità di fatturazione
Sanzioni e DL Collegato Manovra
Come anticipato in premessa, secondo quanto previsto dal DL n. 119/2018 (c.d. Collegato Manovra), nel primo semestre del 2019 i contribuenti potranno beneficiare di un trattamento sanzionatorio agevolato. Viene, infatti, previsto che:
- qualora la fattura venga emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA, per il primo semestre, le sanzioni non trovano applicazione;
- qualora la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo successivo, per il primo semestre, si applicano con riduzione dell’80%.
In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, la fattura si considera non emessa con irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per l’omessa fatturazione (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Le sanzioni saranno dunque applicate nella misura compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta Iva e la sanzione sarà applicata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo.
Utilizzo di intermediari
Come anticipato in precedenti circolari, secondo quanto previsto dal DL n. 119/2018 (c.d. Collegato Manovra), i soggetti obbligati potranno:
- trasmettere le fatture emesse al SDI
- ricevere le fatture passive dal SDI anche per il tramite di intermediari abilitati opportunamente organizzati con un sistema di tramitazione certificato.