DL Renzi: le novità in materia fiscale
Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:
STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 24.04.2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 95) il DL n. 66 del 24.04.2014, contenente alcune importanti novità in materia fiscale. Si prevede l’introduzione di un bonus di 80 euro a favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente (o assimilato), a partire dalle retribuzioni erogate successivamente all’entrata in vigore del DL n. 66/2014. Il beneficio verrà concesso in modo automatico, senza presentare alcuna richiesta o domanda. Una seconda novità riguarda la riduzione dell’IRAP a partire dal 2014: per la generalità dei soggetti l’aliquota applicabile verrà ridotta del 10% (dal 3,9% viene ridotta al 3,5%). Viene limitata, inoltre, la possibilità per le regioni di effettuare modifiche dell’aliquota (la misura massima di variazione passa dal 1% al 0,92%). Per quanto concerne le rendite finanziarie, invece, a partire dal 01.07.2014 l’aliquota di imposta sul capital gain passa dal 20 al 26%. In riferimento alla rivalutazione dei beni d’impresa viene stabilito che l’imposta sostitutiva da versare relativamente alle rivalutazioni dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 deve essere effettuata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013.
Premessa
Con il DL n. 66 del 24.04.2014 il legislatore ha introdotto alcune novità di carattere fiscale in materia di IRPEF ed IRAP, prevedendo rispettivamente la concessione di un bonus per i lavoratori dipendenti e una riduzione generale dell’aliquota IRAP applicabile in riferimento al 2014.
Gli effetti di tali novità sono in parte compensati dall’aumento dell’aliquota d’imposta applicabile al capital gain, che passa dal 20 al 26%, e alla previsione del pagamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni d’impresa prevista dalla legge finanziaria per il 2014.
Altre novità riguardano:
i) l’esenzione IMU per i terreni agricoli montani (che sarà differenziata a seconda dell’altezza e a seconda che siano posseduti o meno da coltivatori diretti/IAP),
ii) la proroga del periodo di iscrizione a ruolo delle somme per cui è ammessa la compensazione con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
Novità in materia fiscale
Bonus di 80 euro mensili per i lavoratori
Nella prospettiva della revisione del prelievo fiscale sul lavoro dipendente viene prevista un’agevolazione (consistente in un credito d’imposta rapportato nel periodo di lavoro nell’anno) fino a 80 euro mensili per i redditi inferiori a 26.000 euro all’anno.
Possono beneficiare di tale agevolazione i lavoratori dipendenti ed i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente, ai collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi ed in riferimento ai lavori socialmente utili.
Non possono beneficiare dell’agevolazione, invece, coloro che ricevono redditi da pensione e gli incapienti (salvo in particolari situazioni).
Il credito, a seconda della soglia di reddito posseduta, spetta entro i seguenti limiti:
- nel limite di 80 euro al mese, per complessivi 640 euro all’anno, per i lavoratori con reddito tra gli 8.000 euro e i 24.000 euro;
- se il reddito è superiore a 24.000 ma inferiore a 26.000 il bonus è pari a: 640 euro * (26.000 – reddito complessivo) / 2.000
- se il reddito è superiore a 26.000 non aspetta alcun bonus.
Il credito viene riconosciuto automaticamente dal sostituto d’imposta (senza la presentazione di alcuna richiesta/domanda) a partire dalle retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014.
SCHEMA RIASSUNTIVO
A chi spetta | Lavoratori dipendenti. | |
Soggetti che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente. | ||
Redditi da lavori socialmente utili. | ||
Collaborazioni a progetto, collaborazioni coordinate e continuative. | ||
A chi non spetta | Soggetti incapienti (se il soggetto risulta incapiente per effetto dell’applicazione della detrazione sul lavoro dipendente). | |
Il beneficio | Reddito maggiore a 8.000, inferiore a 24.000 | 80 euro al mese. |
Reddito da 24.000 fino a 26.000 | Il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. | |
Reddito superiore a 26.000 euro | Nessuna agevolazione. |
IMU e terreni montani
Per effetto di una modifica alle esenzioni in materia di IMU, l’esenzione prevista per i terreni agricoli che ricadono in zone montane o collinari viene concessa a seconda dell’altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti/IAP o altri soggetti.
Rivalutazione dei beni d’impresa
Il DL n. 66/2014 prevede una novità in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2014 e concernente i beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013, nonché per l’affrancamento della riserva di rivalutazione.
Viene stabilito che i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. Non viene pertanto concessa la ripartizione del versamento in tre rate annuali.
Bonifici esteri – abrogazione ritenuta
Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano l’assoggettamento a ritenuta / imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione, nonché le disposizioni che prevedevano l’applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri), introdotta dalla Legge n. 97/2013.
Tassazione rendite finanziarie e capital gain
A partire dal 01.07.2014 vengono aumentate le imposte sulle rendite finanziarie e sui capital gain. Sono interessati dall’intervento, in particolare, le somme previste dall’articolo 44 TUIR (ovvero interessi, premi ed altri proventi) e dall’art. 67 comma 1 lettera da c-bis) a c-quinques) TUIR (ovvero ai redditi diversi).
Per effetto di tali modifiche gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate verranno assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 26%, in luogo dell’aliquota del 20 (che rimane applicabile solamente fino al prossimo 30.06.2014).
Viene prevista, inoltre, l’integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non “black list” vanno computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato.
Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi possono essere dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:
- 48,08% del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
- 76,92% del loro ammontare se realizzati dall’1.1.2012 al 30.6.2014.
Versamenti e servizi telematici
Secondo quanto stabilito dal DL n. 66/2014 i versamenti delle imposte e dei contributi a partire dal prossimo 01.10.2014 deve essere effettuato utilizzando esclusivamente:
- i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i cosiddetti modelli F24 a zero;
- i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione qualora siano state effettuate compensazioni e il modello F24 presenti un saldo da versare;
- i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione per i modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro.
Le novità si applicano anche in riferimento ai contribuenti privi di partita IVA: la presentazione cartacea del modello F24, di fatto, è consentita solamente nell’ipotesi di importi fino a 1.000 euro.
Riduzione dell’aliquota IRAP
Viene prevista, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 la riduzione dell’aliquota IRAP. Per effetto della modifica le aliquote applicabili per il 2014 sono le seguenti:
ALIQUOTA IRAP 2014
Ipotesi | Aliquota |
Generalità dei soggetti | 3,5% (vecchia aliquota 3,9%) |
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori | 3,8% (vecchia aliquota 4,2%) |
Banche ed enti e società finanziari | 4,2% (vecchia aliquota 4,65%) |
Imprese di assicurazione | 5,3% (vecchia aliquota 5,9%) |
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi | 1,7% (vecchia aliquota 1,9%) |
Si deve segnalare, inoltre, che è stata ridotta la capacità di intervento delle Regioni sulle aliquote. Per effetto della modifica apportata dal DL le regioni potranno modificare le aliquote solamente dello 0,92%.
Acconto IRAP 2014
In riferimento alla compensazione dei crediti verso la PA vengono previste due principali modifiche:
- le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti della PA, possono compensare le somme “da accertamento tributario” dovute relativamente ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché maturati successivamente al 31.12.2012;
- è differito dal 31.12.2012 al 30.09.2013 il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per somministrazioni, forniture e appalti.