Appuntamento con lo spesometro e la comunicazione “polivalente”
Appuntamento con lo spesometro e la comunicazione “polivalente”: 12.11.2013 per i contribuenti IVA mensili o 21.11.2013 per i contribuenti IVA trimestrali.
Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:
STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 2, comma 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha modificato l’art. 21, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha istituito l’obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, prevendendo che:
i) per le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, quale che sia l’importo, l’obbligo della comunicazione è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate;
ii) per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’IVA.
Con il provv. del 2.8.2013 n. 94908, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Per le comunicazioni relative al 2012, il termine è fissato al 12.11.2013 per i contribuenti mensili e al 21.11.2013 per i contribuenti trimestrali. A partire dalle comunicazioni relative al 2013, invece, i contribuenti mensili invieranno la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre per i contribuenti trimestrali il termine sarà quello del 20 aprile dell’anno successivo. In via generale, la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica, ovvero in forma aggregata.
Si segnala che, in base al decreto, è necessario utilizzare il nuovo modello anche per:
i) la comunicazione, in capo agli operatori economici, dei contratti di leasing e/o noleggio di mezzi di trasporto;
ii) la comunicazione degli acquisti di beni da operatori sammarinesi;
iii) la comunicazione delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “black-list”.
Il DL 16/2012 ha modificato gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA prevedendo che, a partire dall’1.1.2012:
- relativamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo;
- relativamente alle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (corrispettivi), invece, occorre comunicare per ciascun cliente le sole operazioni di importo non inferiore a 3.600,00 euro, IVA inclusa.
Nota: La previgente formulazione dell’’art. 21 DL 78/2010 (prima delle modifiche apportate dal DL 16/2012) prevedeva l’obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, avessero superato la soglia:
- di 3.000,00 euro, al netto dell’imposta per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura,
- di 3.600,00 euro, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
LO SPESOMETRO PRIMA E DOPO LE MODIFICHE DEL DL SEMPLIFICAZIONI
Prima delle modifiche. Devono essere comunicate:
- le operazioni soggette a fatturazione di importo almeno pari a 3.000 euro;
- le operazioni non soggette a fatturazione di importo almeno pari a 3.600 euro.
Dopo le modifiche. Devono essere comunicate:
- tutte le operazioni soggette a fatturazione;
- le operazioni non soggette a fatturazione (corrispettivi) di importo almeno pari a 3.600 euro.
Peraltro, con il recente provvedimento del direttore dell’Agenzia del 2.8.2013, prot. 2013/94908, sono state attuate alcune delle misure contenute nel pacchetto di semplificazioni fiscali e che riguardano l’adempimento in commento.
Presupposti soggettivi della comunicazione
I soggetti obbligati alla comunicazione in esame sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, ivi inclusi i soggetti in contabilità semplificata. Tali soggetti devono comunicare all’amministrazione finanziaria:
- i dati concernenti le operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
- i dati concernenti le operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA (fornitori);
- i dati delle operazioni rese a consumatori finali nei confronti dei quali non sono state emesse fatture.
Nota: Per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (corrispettivi), rimane ferma la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a 3.600,00 euro al lordo dell’IVA. Ad ogni modo, l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (scontrino o ricevuta), determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
Soggetti tenuti all’obbligo della comunicazione
- Enti non commerciali per le operazioni (rese e ricevute) riferibili all’attività commerciale o agricola (ancorché la stessa non sia svolta in modo prevalente)
- I soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale
- Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti per le operazioni rilevanti ai fini IVA
- I curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa
- I soggetti che optano per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 13 L. 23.12.2000 n. 388
- I soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis DPR 633/72
Nota: Sono esclusi dall’obbligatorietà della trasmissione della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA:
-
i contribuenti minimi;
-
lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall’art. 4 DPR 26.10.1972 n. 633.
Modello polivalente
L’Agenzia delle Entrate, con il citato provv. del 2 agosto 2013, ha previsto che il medesimo modello deve essere utilizzato, oltre che per lo spesometro, anche in sostituzione delle seguenti comunicazioni.
Tipo di comunicazione | Descrizione |
Comunicazione delle operazioni black-list | Il modello dovrà essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato a decorrere dall’1.10.2013.
Nota: Si rileva che non cambiano i periodi di riferimento della comunicazione (trimestrali e mensili) e il termine per la comunicazione (entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento). |
Comunicazione delle vendite in contanti sopra i 1.000,00 euro | Possono utilizzare il nuovo modello anche gli operatori di cui agli artt. 22 (ad esempio i commercianti al dettaglio) e 74-ter (agenzie di viaggio) DPR 633/72, i quali sono tenuti a comunicare gli acquisti in contanti pari ovvero superiori a 1.000,00 euro, da parte di soggetti residenti in Paesi extra-UE e in relazione a beni e servizi legati al turismo. |
Comunicazione delle autofatture da San Marino | A decorrere dalle operazioni annotate dall’1.10.2013, i contribuenti italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino senza addebito di IVA in fattura, devono comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online utilizzando il nuovo modello, che deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri. Non è quindi più possibile inviare la solita comunicazione per posta raccomandata all’Agenzia delle Entrate. |
Comunicazione leasing e noleggi | A decorrere dalle comunicazioni relative all’anno 2012, i contribuenti che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, possono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il nuovo modello dello spesometro.
Nota: Precisiamo che la comunicazione riguarda, nel caso in cui non venga emessa fattura, soltanto i contratti di leasing e di noleggio di valore pari o superiore a 3.600,00 euro. Ne consegue che gli operatori che svolgono quest’attività non sono tenuti ad alcuna comunicazione se il contratto non supera la soglia prevista. |
Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in parola, restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria quali, ad esempio, le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
Risultano altresì escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) DPR 26.10.1972 n. 633;
- le operazioni intracomunitarie;
- le operazioni di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Proponiamo, infine, per il tramite di questa tabella, le obbligatorietà e le esclusioni
Tipologia di operazione | Obbligo di comunicazione spesometro |
Operazioni imponibili | SI |
Cessioni all’esportazione | SI |
Cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) DPR 633/72 | NO |
Triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 DL 331/93 | SI |
Operazioni assimilate alle non imponibili ex artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 DPR 633/72 | SI |
Servizi internazionali di cui all’art. 9 DPR 633/72 | SI |
Operazioni esenti (di cui all’art. 10 DPR 633/72) | SI |
Operazioni effettuate dai contribuenti minimi ovvero a far data 1.1.2012 nuovo regime dei minimi | NO |
Operazioni soggette al regime dell’inversione contabile (reverse charge ovvero autofattura) nel caso in cui le stesse non siano relative a operazioni intracomunitarie | SI |
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività di impresa | SI |
Destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (c.d. autoconsumo esterno) | SI |
Importazioni | NO |
Operazioni (effettuate o ricevute) con paesi black list | SI |
Operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria di cui all’art. 7 DPR 605/73 (ad es.: contratti di assicurazioni, compravendite immobiliari, ecc.) | NO |
Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi iva e pagate dagli stessi con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di cui all’art. 7 DPR 605/73 | NO |
Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario | NO |
Passaggi interni di beni tra rami di azienda documentati con fattura | NO |
Termini di invio della comunicazione
Sono previsti termini differenziati di trasmissione delle comunicazioni delle operazioni rilevanti per l’annualità 2012 rispetto alle annualità successive, distinguendo ulteriormente le scadenze tra i soggetti che effettuano le liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto mensilmente dai soggetti che effettuano la stessa trimestralmente.
Per le comunicazioni relative al 2012:
- i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trasmetteranno la comunicazione entro il 12.11.2013,
- gli altri soggetti ( trimestrali o annuali), in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione, trasmetteranno la comunicazione entro il 21.11.2013.
Per le comunicazioni relative al 2013 e annualità successive:
- i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trasmetteranno la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
- gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione, trasmetteranno la comunicazione entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
SPESOMETRO – NUOVI TERMINI di INVIO
Annualità di riferimento | Liquidazione Iva nell’annualità di riferimento | Termine ultimo di trasmissione spesometro |
2012 | Mensile | 12.11.2013 |
Trimestrale | 21.11.2013 | |
Annuale | ||
2013 e seguenti | Mensile | 10.04 anno successivo |
Trimestrale | 20.04 anno successivo | |
Annuale |
Trasmissione analitica o aggregata
Le operazioni da indicare nello spesometro possono essere trasmesse elencando i dati in forma analitica o aggregata: una volta scelta l’una o l’altra forma, la decisione risulta vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
Nota: In altri termini, l’obbligato è pienamente libero di optare, a seconda della propria convenienza, per la trasmissione delle informazioni riguardanti un medesimo cliente o fornitore in forma complessiva (unitaria) o dettagliata, ma, una volta che ha preferito una strada invece dell’altra, tutti i dati andranno esposti secondo quella linea di condotta; resta inteso che l’opzione:
-
resta valida solo limitatamente ai dati del singolo anno oggetto di comunicazione;
-
potrà essere sovvertita in occasione della trasmissione dello spesometro riferito all’annualità successiva.
Se si sceglie la modalità aggregata, per ogni cliente e fornitore andranno riportati:
- il numero delle operazioni effettuate, i cui dati sono esposti in forma aggregata;
- l’importo totale fatturato (imponibile e Iva);
- l’importo delle note di variazione (imponibile ed Iva).
Nota: L’opzione per l’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per tutte le operazioni, posto che devono invece essere obbligatoriamente trasmessi in via analitica i dati riferiti a:
-
acquisti da operatori economici sammarinesi;
-
acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli;
-
acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
Aspetti sanzionatori
Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471”, quindi, da 258,00 euro a 2.065,00 euro.
Si segnala che per il rispetto di tale adempimento sarà necessaria – per i clienti che tengono la contabilità internamente – la trasmissione allo studio dei dati generati dal proprio software di contabilità su tracciato ministeriale. E’ quindi necessario assicurarsi per tempo di essere dotati di tutti gli strumenti software necessari a generare il file su tracciato ministeriale.