Novità 2013 per la numerazione delle fatture
A decorrere dal 1° gennaio 2013, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2013 che ha recepito la direttiva 2010/45/UE, tutte le fatture emesse dovranno contenere le indicazioni previste dal riformulato articolo 21 del decreto Iva il quale, tra l’altro, prevede che ognuna deve evidenziare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
In linea di principio, dunque, vi sono due modalità per ottemperare a tale precetto:
- la numerazione delle fatture è progressiva sino alla estinzione del soggetto emittente. Esempio: fattura n. 35 del 31/12/2012; fattura n. 36 del 1/1/2013 e così a seguire;
- la numerazione è progressiva (solo) nell’ambito del medesimo anno, ma va univocamente individuato il numero di fattura. Esempio: fattura n. 1/2013 del 1/1/2013; fattura n. 2/2013 del 7 gennaio 2013.
Si sottolinea, come risulta evidente, che numero della fattura e data della fattura sono due elementi diversi. Nell’ipotesi in cui il soggetto dovesse gestire per le fatture di vendita dei sezionali, il predetto principio deve essere osservato per ogni sezionale.
* AGGIORNAMENTO DEL 11/01/2013 *
Con risoluzione 1/E del 10/01/2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data del documento forma parte integrante dell’identificativo del documento stesso. Questo consente di far ripartire la numerazione progressiva al cambio dell’anno solare, senza dover integrare il numero fattura con l’anno di emissione.
Resta valida la novità introdotta dalla direttiva UE, e cioè viene meno l’obbligo di far ripartire la numerazione delle fatture dal numero 1, al cambio dell’anno solare.