Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica: fattura differita e fattura immediata “anticipata”

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:

STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

Fatturazione elettronica: fattura differita e fattura immediata “anticipata”

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 24.9.2019 n. 389, ha affermato che l’indicazione, nelle fatture differite, della data dell’ultima operazione effettuata rappresenta una facoltà, non un obbligo. In alternativa e a seconda dei casi, il soggetto emittente potrà riportare il giorno di emissione della stessa o la data di fine mese “rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta”. Con riferimento alle fatture riferite a più prestazioni di servizi, la risposta interpello 389/2019 esamina il caso di un operatore che esegue, nel mese di settembre del 2019, una serie di lavorazioni meccaniche su materiale di proprietà del committente, riconsegna i beni lavorati emettendo un DDT con causale “reso lavorato” e trasmette, a fine mese, un unico documento per tutte le prestazioni rese nel periodo, al fine di riscuotere il pagamento delle somme dovute. Tale fattura non può considerarsi “differita”. Occorre, infatti, ricordare che, generalmente, le prestazioni di servizi, pur se rese, si considerano effettuate solo “all’atto del pagamento del corrispettivo” o, indipendentemente da tale evento, laddove sia emessa fattura. Nella specie, la fattura emessa dal soggetto passivo anticipa il momento di effettuazione delle operazioni. Quindi, nell’ipotesi in cui queste siano rese a settembre e il prestatore decida, volontariamente, di emettere fattura indicando la data del 30 del mese nel campo “Data” del file XML, la relativa imposta confluirà nella liquidazione di settembre.

Premessa

Con risposta a interpello 24.9.2019 n. 389, sono stati forniti chiarimenti che contribuiranno a una semplificazione nel processo di fatturazione elettronica. 

Data della fattura differita

Con riferimento alle fatture differite, il documento di prassi ha precisato che è possibile, ma non obbligatorio, indicare la data dell’ultima operazione effettuata nel relativo campo del file XML. In alternativa e a seconda dei casi, il soggetto emittente potrà riportare il giorno di emissione (trasmissione) della stessa o la data di fine mese che è comunque “rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta”. 

Osserva: Si tratta di una precisazione auspicata dagli operatori IVA, che in questo modo potranno snellire i processi amministrativi, ottenendo comunque una riduzione dei tempi di riscossione dei corrispettivi dovuti, in caso di pagamenti stabiliti sulla base di un numero prefissato di giorni decorrenti dalla “data fattura”.

Nella circolare 17.6.2019 n. 14/E, l’Agenzia aveva infatti precisato che, qualora il cedente avesse voluto emettere un’unica fattura, differita, per tre cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto, avvenute con consegna dei beni in data 2, 10 e 28 settembre, il documento avrebbe potuto essere trasmesso al Sistema di Interscambio entro il 15 ottobre, valorizzando la data con quella dell’ultima operazione (28 settembre 2019). 

Osserva: Successivamente era stato sottolineato come nella compilazione del documento si sarebbe potuta scegliere anche la data di predisposizione ed emissione della fattura (FAQ Assosoftware 28.6.2019).

Sulla base dei chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. 389/2019, l’Amministrazione finanziaria, facendo ancora riferimento all’esempio della circolare n. 14/2019, ritiene tuttavia possibile anche l’indicazione della data del 30 settembre, ultimo giorno del mese, ferma restando la facoltà di trasmissione della e-fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo. 

Volendo, quindi, fornire un quadro sinottico delle precisazioni fornite recentemente sulla questione (circ. n. 14/2019, FAQ Assosoftware 28.6.2019 e risposta interpello n. 389/2019) si potrà affermare che il soggetto passivo può indicare all’interno del campo “Data” del file XML: 

➔ la data di predisposizione e trasmissione del documento al SdI (comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni); 

➔ la data di una delle operazioni effettuate nel corso del mese (preferibilmente l’ultima); 

➔ la data corrispondente all’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. 

Trasmissione della fattura immediata “anticipata”

Un’altra questione che ha trovato soluzione nella risposta ad interpello n. 389/2019 è quella concernente la data di trasmissione delle fatture emesse in via volontaria e anticipata dal soggetto passivo.

Osserva: Il fatto posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria riguarda un operatore che esegue attività di lavorazioni meccaniche su materiale di terzi e che emette fattura a fine mese con riferimento a tutte le prestazioni rese nel periodo, potendo riscuotere il proprio compenso non prima di 30 giorni dalla data di emissione del documento.

Trattandosi, nella specie, di prestazioni di servizi, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, salve specifiche deroghe, il momento di effettuazione dell’operazione coincide, in linea generale, con il pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 3 primo periodo del DPR 633/72). Va tuttavia sottolineato come l’operazione si intenda effettuata, secondo quanto previsto dall’ art. 6 co. 4 del DPR 633/72, anche nell’ipotesi in cui sia emessa anticipatamente fattura. Ciò potrebbe condurre a ritenere che il giorno cui far riferimento per la determinazione dell’esigibilità dell’imposta dovrebbe essere quello in cui il documento viene trasmesso al SdI. In realtà, nel richiamato comma 4 viene specificato che ove, indipendentemente dal verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti, sia emessa fattura, “l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato (…), alla data della fattura”. 

Osserva: Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, tale sarebbe la data contenuta nel file XML e non quella di trasmissione del documento. Quindi, nell’ipotesi in cui si decida di anticipare l’emissione della fattura, la data a partire dalla quale decorrono i dodici giorni per la trasmissione è quella riportata all’interno del corrispondente campo “Data”, che identifica, anche in questo caso, il momento di effettuazione dell’operazione.