Fatturazione elettronica: dal 31 marzo 2015 si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni
Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:
STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri
Fatturazione elettronica: dal 31 marzo 2015 si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, mentre a partire dallo scorso 06.06.2014 tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali sono obbligate a ricevere fatture esclusivamente in formato elettronico, a partire dal 31.03.2015 l’adempimento viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni. A pochi giorni dall’attivazione delle nuove modalità di fatturazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni il Dipartimento delle Finanze, con la nota interpretativa n. 1 del 09.03.2015, ha fornito precisazioni circa l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica. Viene stabilito, in particolare, che la fatturazione con modalità elettroniche si estende a tutte le amministrazioni dello stato e non solo quelle ricomprese nel conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT. Viene ricordato, inoltre, che il termine del 31.03.2015 corrisponde a quello risultante dalla modifica disposta dal DL n. 66/2014, che ha anticipato l’estensione dell’adempimento dal 06.06.2015 alla predetta data del 31.03. Sull’argomento bisogna ricordare che, a fronte dell’estensione dell’obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni, è stato realizzato un servizio di fatturazione elettronica guidata per le imprese di minori dimensioni. Il servizio online è accessibile tramite la Carta Nazionale dei Servizi, strumento previsto dal CAD per l’accesso telematico ai servizi forniti dalla pubblica amministrazione: una volta effettuato l’accesso, l’interessato dovrà compilare il documento contabile, individuare la pubblica amministrazione destinataria, apporre la firma digitale, inviare e conservare il documento. Si deve precisare che il servizio è completamente gratuito e lo strumento è stato elaborato principalmente per le piccole e medie imprese.
Premessa
Con la nota DEF n. 1 del 09.03.2015 il Dipartimento delle Finanze ha fornito un importante chiarimento in riferimento alla disciplina della fatturazione elettronica nei confronti della PA. Ci si riferisce, in particolare, all’ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni in riferimento alle quali, a partire dal 31.03.2015, bisogna fatturare le operazioni esclusivamente in via elettronica.
Secondo quanto chiarito dal DEF, le disposizioni applicabili dal 31.03.2015 riguardano le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, nonché le amministrazioni autonome. Il chiarimento è stato reso necessario in quanto il DM 55/2013 indica – quale ambito di applicazione della fatturazione elettronica – solamente le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’istituto nazionale di statistica.
Sull’argomento si deve ricordare, inoltre, che UNIONCAMERE ha reso disponibile un software di fatturazione elettronica per le PMI, che possono utilizzare per far fronte al nuovo adempimento.
La fatturazione elettronica nei confronti della PA
Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1 ai commi 209-214 della legge n. 244/2007, a partire dal 06.06.2014 gli operatori economici sono obbligati, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, ad emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Inizialmente l’obbligo riguardava solamente gli enti di previdenza ed assistenza sociale, i Ministeri e le Agenzie fiscali, mentre, invece, a partire dal 31.03.2015 l’obbligo è applicato a tutte le amministrazioni pubbliche.
ENTRATA IN VIGORE
06.12.2013 | Il Sistema di interscambio è reso disponibile in via “sperimentale” alle Pubbliche Amministrazioni che “volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche”. |
06.06.2014 | L’emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con i seguenti soggetti: Ministeri; Agenzie fiscali; Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. |
31.03.2015 | L’emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni, individuate dagli artt. 1, comma 2, DM n. 55/2013 e 1, comma 214, Legge n. 244/2007 diverse dalle precedenti e dalle Amministrazioni locali. |
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, DM n. 55/2013, la disciplina in esame interessa l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture elettroniche “nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209” dell’art. 1, Legge n. 244/2007. La citata disposizione individua i seguenti soggetti:
- Amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009;
- Amministrazioni autonome.
Le amministrazioni a cui si applica l’obbligo sono le seguenti:
LE AUTORITA’
Le autorità a cui si applica l’obbligo:
- Enti e soggetti indicati nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT. Come desumibile dall’elenco predisposto dall’ISTAT, pubblicato sulla G.U. 28.9.2012, tra le Amministrazioni accennate rientrano, oltre alle Regioni, Province e Comuni, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane, l’INAIL, l’INPS, l’ANAS spa, l’ENEA, l’ANCI, UNIONCAMERE, il CNR, le CCIAA, le Casse nazionali di previdenza dei professionisti, ecc.
- Autorità indipendenti.
- Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
NOTA: Sull’argomento si deve segnalare il chiarimento fornito con la nota DEF n. 1/2015, che ha confermato l’ambito di applicazione appena illustrato: secondo l’art. 6 DM 55/2013, l’obbligo di fatturazione si sarebbe, invece, applicato solamente alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT.
Emissione della fattura elettronica
L’art. 2, quarto comma, del DM 3 aprile 2013 n. 55, stabilisce che “La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio”.
Si segnala, al riguardo, che la ricevuta di consegna viene rilasciata in un momento successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della pubblica amministrazione committente. In tal senso, il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le condizioni per le quali la fattura elettronica possa considerarsi emessa dal soggetto cedente o prestatore, ovvero ricevuta dal cessionario o committente. Le Regole tecniche prevedono che il Sistema di Interscambio, all’atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda ad inoltrarla al competente ufficio dell’amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.
In funzione dell’esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo. In nessun caso il Sistema di Interscambio rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo.
POSSIBILI ESITI
Esito positivo | La conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. |
Esito negativo | Il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal Sistema di Interscambio una notifica di mancata consegna. Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del Sistema di Interscambio, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il Sistema di Interscambio. |
NOTA: Da tali elementi emerge, quindi, che la fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del DPR 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 3 aprile 2013 n. 55.
Divieto di pagamento
Come detto, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Si deve evidenziare che la previsione della disposizione in commento non può essere in contrasto con quanto disposto in tema di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007, di cui il DM 55/2013 costituisce provvedimento attuativo. In particolare, l’art. 1 comma 210 della legge 244/2007 prevede che: “A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai comma 213 12, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica”. La disposizione, in sostanza, prevede che l’obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea.
Il servizio fornito da UNIONCAMERE
UNIONCAMERE e Agenzia per l’Italia Digitale hanno reso disponibile un servizio online per la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il servizio è accessibile presso il seguente indirizzo:
https://fattura-pa.infocamere.it
Il servizio di fatturazione elettronica verso la PA offerto dal sistema delle Camere di Commercio è a disposizione delle piccole e medie imprese italiane che hanno o intendono intraprendere un rapporto commerciale con le Pubbliche Amministrazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica. Questo servizio è sviluppato per agevolare il rispetto dell’obbligo normativo e permettere in un’unica soluzione la compilazione delle proprie fatture verso le PA, la corretta trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio ed il monitoraggio delle fatture inviate.
Attraverso l’utilizzo della firma digitale, come richiesto dalla normativa, viene garantita l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto verso la PA destinataria della fattura. Per accedere è necessario inserire nel dispositivo in uso la propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
NOTA: In via alternativa, gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, possono:
- adeguare i propri sistemi contabili per emettere fatture elettroniche PA;
- rivolgersi ad intermediari, vale a dire soggetti terzi che forniscono strumenti di supporto per la compilazione, trasmissione e per la conservazione sostitutiva della fattura elettronica prevista dalla legge.