Regime forfettario soggetti minimi

Legge di stabilità per il 2015: Il nuovo regime forfettario per i soggetti “minimi”

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:

STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

Legge di stabilità per il 2015: Il nuovo regime forfettario per i soggetti “minimi”

(Legge n. 190 del 23.12.2014)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014). Tra le principali novità introdotte con tale provvedimento vi è l’introduzione di un regime forfettario in sostituzione del regime dei minimi, del regime degli ex minimi e del regime delle nuove iniziative produttive. Con particolare riferimento al nuovo regime forfettario – il quale prevede l’applicazione di un’aliquota sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP del 15%, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e la determinazione del reddito imponibile sulla base di coefficienti di redditività – bisogna ricordare che il regime dei ex minimi può essere utilizzato fino alla scadenza del termine ordinario qualora l’opzione per il regime sia stata effettuata entro e non oltre il 31.12.2014: a partire dal 01.01.2015, invece, i contribuenti non possono più accedere a tale regime, che è, appunto, sostituito dal nuovo regime forfettario. Vediamo, dunque, di analizzare le principali novità contenute nella legge di stabilità per il 2015.

Viene introdotto un nuovo regime fiscale agevolato a favore delle persone fisiche sostitutivo del regime dei minimi, degli ex minimi e del regime per le nuove iniziative produttive (le cui relative opzioni non possono più essere esercitate a partire dal 01.01.2015).

Il nuovo regime in esame è utilizzabile sia dai soggetti (Il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari) che iniziano l’attività, sia da coloro che già ne esercitano una. Le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo applicando uno degli abrogati regimi delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile oppure per gli “ex-minimi”, alla data dell’1.1.2015:

  • accedono direttamente al nuovo regime agevolato per autonomi, fermo il possesso dei requisiti che più avanti si evidenzieranno (regime naturale);
  • possono optare per il regime ordinario (art. 1 co. 86 della legge di stabilità 2015).

In base all’art. 1 co. 88 della legge di stabilità 2015, nonostante l’abrogazione, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario.

Dal 2015, dunque, sono operativi il regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata), il nuovo regime agevolato per autonomi e il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

2014 2015
Regime ordinario Regime ordinario
Regime delle nuove iniziative produttive Abrogato
Regime degli “ex minimi”  Abrogato
Regime di vantaggio per l’imprenditoria Abrogato, ma chi lo usava nel 2014 può continuare fino a scadenza naturale (5 anni o fino a 35 anni)
Nuovo regime fiscale agevolato per autonomi

Possono accedere al nuovo regime i soggetti che rispettano le seguenti condizioni nell’anno precedente alla richiesta, nonché negli anni successivi:

  • i ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, indicati nella successiva tabella;
  • siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori, compensi ad associati in partecipazione, prestazioni di lavoro di familiari;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000 (La Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2015 indica che il limite di ricavi dell’anno precedente all’ingresso nel regime è calcolato computando esclusivamente i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR. Deve, quindi, essere compreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 9 co. 3 del TUIR. “Per l’accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica”, dunque si dovrà tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’art. 109 co. 2 del TUIR. La Relazione illustrativa nulla indica per il computo dei compensi). A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
Elemento Limite Periodo di valutazione
Ricavi/compensi Valori max variabili da 15.000,00 a 40.000,00 Euro, a seconda della tipologia di attività Annualità precedente
Spese per lavoro dipendente e assimilato Max 5.000,00 Euro Annualità precedente
Beni strumentali Max 20.000,00 Euro, al lordo degli ammortamenti (stock) Annualità precedente
Redditi di lavoro dipendente o assimilato Inferiori a quelli d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfettario Annualità precedente

In sede di approvazione è stata aggiunta un’ulteriore condizione per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (tale condizione non va verificata in caso di “rapporto di lavoro cessato” ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000).

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
  • non residenti, fatta eccezione per i soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.

I soggetti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

 Nota: In base alle nuove regole, i costi sostenuti per lavoro e beni strumentali devono essere monitorati solo per verificare l’eventuale superamento delle predette soglie; nessun rilievo, invece, assumono questi, così come tutte le altre spese sostenute dall’imprenditore o professionista, ai fini reddituali poiché il reddito imponibile è calcolato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (anch’essi contenuti entro limiti predeterminati in base all’attività svolta).

Inoltre:

  • non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
  • non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • non sono soggetti agli studi di settore / parametri. Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl i contribuenti in esame sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella:

 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Gruppo di settore Limite ricavi e compensi Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande 35.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 40.000 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari 15.000 86%
Intermediari del commercio 15.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi 15.000 78%
Altre attività economiche 20.000 67%

Il reddito così determinato – ridotto dei contributi previdenziali – è soggetto ad un’imposta pari al 15% sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito è ridotto di 1/3 a condizione che il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, e che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione.

Inoltre, qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.

Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.

In riferimento al passaggio dai vecchi regimi abrogati al nuovo regime forfettario, si ribadisce che questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, passano “automaticamente” al nuovo regime forfetario. In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista, come detto, una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.