Acquisto del carburante dal 1 Luglio 2018
Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:
STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri
Modalità di acquisto del carburante dal prossimo
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il provv. 4.4.2018 n. 73203, attuativo della legge di bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento tracciabili che i soggetti passivi IVA saranno tenuti ad utilizzare, a partire dall’1.7.2018, ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, nonché ai fini della deduzione del relativo costo. Nello specifico, i mezzi di pagamento utilizzabili sono:
i) i bonifici bancari o postali;
ii) gli assegni;
iii) l’addebito diretto in conto corrente;
iv) le carte di credito, di debito e le carte prepagate. Resta ferma la possibilità di utilizzare le carte rilasciate dalle compagnie petrolifere in forza di specifici contratti di “netting”, nonché le carte carburanti (ricaricabili o meno) e i buoni benzina, purché i relativi pagamenti avvengano mediante i suddetti mezzi tracciabili.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 8/E/2018) ha fornito, invece, indicazioni sotto il profilo della deducibilità del costo d’acquisto del carburante, precisando che:
i) i mezzi di pagamento previsti dal provv. 73203/2018 sono mezzi di prova idonei ai fini della deducibilità del costo di acquisto del carburante per autotrazione, purché vengano rispettate le regole generali di inerenza, competenza e congruità previste dal TUIR;
ii) sono validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata ma riconducibili allo stesso secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Per quanto concerne, invece, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica dall’1.7.2018, relativamente alle cessioni di benzina o gasolio destinati all’autotrazione, è stato precisato che:
i) non è obbligatorio indicare, all’interno del documento, la targa o altri estremi identificativi del veicolo, come avveniva nel caso della scheda carburante, sarà comunque possibile inserire tali informazioni nel documento utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica;
ii) la fattura dovrà essere necessariamente emessa in formato elettronico laddove, insieme al carburante, vengano ceduti altri beni o forniti ulteriori servizi come, ad esempio, quelli di manutenzione, riparazione, lavaggio.
Premessa
Nell’ambito delle misure relative al contrasto alle frodi IVA su idrocarburi e carburanti, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, a decorrere dal prossimo 1 luglio 2018:
- l’abrogazione del DPR n. 444/97, con la conseguente soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
- la modifica dell’art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevedendo che “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.
Ne consegue che imprese / lavoratori autonomi che effettuano acquisti di carburante non potranno più compilare la scheda carburante, ma dovranno richiedere al distributore di carburante una fattura elettronica.
Contestualmente il Legislatore ha introdotto l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili. Da tale data, infatti, fermi restando i limiti previsti dall’art. 164 comma 1 del TUIR, ai fini della deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria (nuovo comma 1-bis del citato art. 164). Ai fini dell’IVA, rimangono immutati i limiti di detraibilità nella misura del 40% per gli acquisti di carburante relativi a veicoli non utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa, arte o professione.
Osserva: In definitiva, l’effetto delle nuove misure determinerà l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’IVA per tutti i corrispettivi pagati in contanti.
A pochi mesi dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle cessioni di benzina o gasolio destinati all’autotrazione, l’Agenzia delle Entrate ha:
- individuato i mezzi di pagamento tracciabili che i soggetti passivi IVA saranno tenuti ad utilizzare, a partire dall’1.7.2018, ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, nonché ai fini della deduzione del relativo costo (provv. 4.4.2018 n. 73203);
- fornito taluni chiarimenti sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione (C.M. 8/E del 30.4.2018).
Ambito oggettivo
Posto che la novità introdotta nel settore dei carburanti per autotrazione è stata inserita al fine di contrastare i fenomeni di frode IVA, che si verificano dal momento di immissione del carburante in consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva, viene chiarito che l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, utensili da giardinaggio e simili, per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà, comunque, dal 1° gennaio 2019.
Contenuto della fattura
Il contenuto della fattura elettronica deve riportare le medesime informazioni della fattura “analogica” prescritte dagli articoli 21 e 21–bis del decreto IVA. Nella circolare 8/E/2018, viene osservato che, con specifico riferimento ai carburanti, tra gli elementi individuati come obbligatori da indicare in fattura, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati i rifornimenti (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece attualmente richiesto in sede di compilazione della c.d. “scheda carburante”. Consegue che, gli elementi testé citati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche.
Osserva: Sarà comunque possibile, a fini di una migliore gestione amministrativa, inserire tali informazioni nel documento utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. Ciò garantirà la possibilità di ricondurre la spesa ad un determinato veicolo, elemento utile ai fini della deducibilità.
Un chiarimento importante contenuto nella circolare 8/E/2018 è quello secondo cui la fattura dovrà necessariamente essere emessa in formato elettronico, anche nel caso in cui, oltre al carburante, il contribuente acquisti altri beni o servizi legati al veicolo (manutenzione, riparazione, lavaggio, ecc) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo.
Esempio: Così, ad esempio, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.
Fatturazione differita
Restano valide, per quanto concerne la fatturazione differita nell’ambito delle cessioni di carburanti, le disposizioni contenute nell’art. 21 co. 4 del DPR 633/72. Sarà quindi consentita l’emissione di una fattura differita relativamente a tali cessioni, entro il giorno 15 del mese successivo, qualora le stesse siano accompagnate da un documento nel quale siano indicati: la data, le generalità del cedente, del cessionario e, eventualmente, dell’incaricato del trasporto, la descrizione di natura, qualità e quantità dei beni ceduti (v. al proposito l’art. 1 co. 3 del DPR 14.8.96 n. 472).
A tal fine la circolare Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8/E, richiamando la precedente C.M. 12.8.98 n. 205/E, precisa che potranno essere utilizzati i “buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche”.
Osserva: A tal fine la circolare Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8/E, richiamando la precedente C.M. 12.8.98 n. 205/E, precisa che potranno essere utilizzati i “buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche”.
Regime “di vantaggio” e regime “forfettario”
Altra precisazione contenuta nella circolare n. 8/E del 30 aprile è quella secondo cui, in materia di rifornimenti di carburante, resteranno pienamente efficaci le “vecchie” regole e, quindi, non troverà applicazione l’obbligo di emissione della fattura elettronica a favore delle seguenti tipologie di contribuenti:
- i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 6 luglio 2011 n. 98);
- i soggetti che rientrano nel regime “forfetario” (art. 1 co. da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014 n. 190).
A tal fine la circolare Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8/E, richiamando la precedente C.M. 12.8.98 n. 205/E, precisa che potranno essere utilizzati i “buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche”.
Osserva: Questo perché tali soggetti sono già esonerati dall’applicazione delle norme previste in tema di fatturazione elettronica.
Conservazione delle fatture
Con provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 è stata segnalata la messa a disposizione di una serie di servizi specificamente rivolti a ridurre gli oneri correlati alla fatturazione elettronica.
Osserva: In tale contesto, mediante adesione ad apposito accordo e utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle Entrate, sarà possibile conservare tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI a norma del DM 17.6.2014.
Strumenti di pagamento
Come accennato in premessa, la legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 922 e 923 della L. 205/2017) ha introdotto specifiche disposizioni in tema di deducibilità delle spese per carburante per autotrazione e in tema di detraibilità della relativa IVA, subordinando le stesse all’utilizzo di mezzi di pagamento individuati dalla legge o rimessi alla determinazione dell’Agenzia delle Entrate, che ha provveduto in tal senso attraverso l’emanazione del provv. 4.4.2018 n. 73203. Si tratta, in particolare:
- degli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al RD 1736/1933 e al DPR 144/2001;
- dei mezzi di pagamento elettronici previsti all’art. 5 del DLgs. 82/2005, secondo le Linee guida emanate dall’AGID con determinazione n. 8/2014 punto 5 tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
-
- l’addebito diretto;
- il bonifico bancario o postale;
- il bollettino postale;
- le carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Osserva: Restano inoltre validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’art. 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.
Contratti di netting
Con riguardo ai contratti di “netting“, l’Agenzia ha precisato che l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica. Occorre, infatti, operare una distinzione fra i c.d. buoni “monouso” e “multiuso”, così come previsto dalla giurisprudenza e dalla normativa comunitaria (cfr. sentenza 21.2.2006, causa C-419/02 Bupa Hospitals Ltd., e direttiva 2006/112/CE modificata dalla direttiva 27.6.2016 n. 1065).
Tipologia di buoni | Funzionamento |
Buoni monouso | Quando la compagnia petrolifera emette buoni carburante, carte, ricaricabili o meno, o altri strumenti che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla stessa compagnia e rifornirsi di carburante secondo l’accordo tra le parti, la cessione/ricarica deve essere certificata mediante fattura elettronica. |
Buono multiuso | Quando il buono o la carta consentono il rifornimento presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, si sarà in presenza di un documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA, in quanto assimilabile a cessione di denaro o di crediti in denaro ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72 e, conseguentemente, non comporta l’obbligo di fatturazione elettronica. In questo caso la fattura elettronica andrà richiesta all’atto del rifornimento. |
Pagamenti in via mediata
Con riferimento poi alle modalità di pagamento, sono comunque validi i pagamenti che, pur effettuati “in via mediata” dal soggetto passivo, sono ad esso riconducibili sulla base di una “catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”.
Esempio: Se, ad esempio, un dipendente effettua un rifornimento utilizzando la propria carta di credito durante una trasferta di lavoro e l’importo pagato gli viene rimborsato dall’azienda per cui lavora attraverso uno dei mezzi di pagamento individuati dalla norma (ad es. attraverso un bonifico bancario), la spesa sarà comunque riferibile al datore di lavoro.
Aspetti non affrontati dalla C.M. 8/E/2018
La circ. Agenzia delle Entrate 8/E/2018 non ha affrontato espressamente il tema dell’acquisto di carburanti per imbarcazioni e aeromobili. Tuttavia, da alcuni chiarimenti sembra evincersi che le cessioni di carburanti destinati a imbarcazioni o aeromobili dovranno essere documentate dall’1.7.2018 mediante fattura elettronica e che da tale data, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo sostenuto, sarà necessario il ricevimento di tale fattura in formato elettronico oltre che il pagamento con uno degli strumenti “tracciabili” (diversi dal contante) individuati dal provvedimento 73203/2018.