Aumento IVA al 22%

Aumento dell’IVA ordinaria dal 1 ottobre 2013: aspetti operativi

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner

STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

In seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri del 27/9 scorso sul rinvio dell’approvazione del decreto IVA, è risultato automatico l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% a partire da oggi, 1° ottobre 2013. L’aumento è stato previsto, infatti, dall’art. 40, comma 1-ter, del DL n. 98/2001.
Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, ricordiamo che rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:

  • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
  • le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
  • le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 22%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 1 ottobre 2013.

Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati prima del 1 ottobre sono soggetti all’aliquota del 21%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l’aliquota del 22%. Le note di variazione emesse dal 1 ottobre devono riportare l’aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.

Si ricorda che per gli acquisti intracomunitari di beni, l’applicazione dell’aliquota Iva al 22% vale per gli acquisti il cui trasporto o spedizione sia iniziato dal 1 ottobre 2013.

Per i servizi “generici” ex art. 7-ter del DPR/72, resi da un soggetto Iva non residente a un soggetto IVA italiano, si applica l’aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione.

Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc.), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.

Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 21% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 1 ottobre.