12 dicembre 2013: Comunicazione dei beni e finanziamenti dati in godimento ai soci per l’esercizio 2012
Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:
STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri
Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa della nuova scadenza per l’invio dei dati relativi ai beni dell’impresa (autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili) concessi in godimento a soci o familiari. Il termine è stato posticipato al 12 dicembre 2013, in luogo dell’originaria scadenza del 15 ottobre 2013.
Il provvedimento esclude, tra l’altro, dal suddetto obbligo comunicativo:
i) i beni concessi in godimento agli amministratori;
ii) i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit;
iii) i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
iv) i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del modello, di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA;
v) i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
E’ stato precisato, invece, che l’obbligo di comunicazione dei dati dei soci che hanno concesso all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro; tale limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue. Inoltre, è escluso dall’obbligo di comunicazione qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata). Anche per i finanziamenti e le capitalizzazioni concessi all’impresa a decorrere dal 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12.12.2013. A regime, invece, la scadenza, per entrambe le comunicazioni, è fissata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Premessa
Come noto, il DL 13 agosto 2011 n. 138 ha introdotto un nuovo adempimento fiscale finalizzato a:
- disincentivare l’utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
- fornire dati utili per l’applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.
NOTA: In buona sostanza, in presenza di società/ditte individuali che concedono in godimento l’utilizzo di un bene d’impresa (mobile o immobile) ad un socio/familiare (a titolo personale) il concedente (società/ditta individuale) ovvero l’utilizzatore (socio/familiare) è tenuto a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenete i dati relativi ai beni concessi in godimento.
Con riferimento alla comunicazione relativa al 2011 (ovvero beni concessi in godimento nel periodo d’imposta 2011 per i soggetti solari), il termine, inizialmente fissato al 31.03.2012 era stato prorogato dall’Agenzia delle Entrate:
- inizialmente al 15.10.2012, con provvedimento 13.03.2012;
- successivamente al 31.03.2013, con provvedimento 17.09.2012.
Con riferimento, invece, alla comunicazione relativa ai periodi d’imposta successivi al 2011 (ovvero a regime) il termine per l’invio della comunicazione è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro il 31.03.2013 (2 aprile 2013 poiché il 31 è festivo) per i beni concessi in godimento nel periodo d’imposta 2012.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37550, l’Agenzia delle Entrate aveva prorogato al 15.10.2013 il termine originario del 31.3.2012, già prorogato al 31.3.2013 (ovvero 2 aprile).
Successivamente, in linea con l’annunciato obiettivo della semplificazione degli adempimenti in materia fiscale per imprese e professionisti, l’Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti direttoriali con i quali sono state definite le modalità e i termini per la comunicazione all’Anagrafe tributaria:
- dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari;
- dei dati relativi ai soci o familiari che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.
SI OSSERVA: Prima di analizzare, in estrema sintesi, il contenuto dei predetti provvedimenti, è da segnalare:
- la soppressione dell’obbligo in questione per l’anno 2011, poiché entrambi i provvedimenti, prevedono l’adempimento comunicativo a partire dal 2012;
- l’ennesima proroga del termine della comunicazione al prossimo 12 dicembre 2013, in luogo della scadenza originariamente fissata al 15 ottobre 2013, per le comunicazione relative al 2012;
- la conferma della scadenza del 30 aprile dell’anno successivo per le comunicazioni da inviare dal periodo d’imposta successivo al 2012, ovvero a decorrere dal perido d’imposta 2013.
Soggetti obbligati all’adempimento comunicativo in esame
La comunicazione che dovrà essere tramessa (entro il nuovo termine del 12 dicembre 2013) interessa tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa in forma individuale o collettiva (ad esempio, imprese individuali, società di persone commerciali, società di capitali, ecc.), a prescindere dal regime contabile.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un’attività d’impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.
L’obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore. Al riguardo occorre precisare che:
- risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società;
- la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente;
ESEMPIO La società Alfa concede un’autovettura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa. Nel caso di specie la comunicazione è dovuta per il fatto che il beneficiario (tizio) detiene partecipazioni nella società concedente (Alfa).
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio (non solo dell’imprenditore);
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo
SI OSSERVA: La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore. Rientrano nella nozione di familiare:
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
- gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).
Nel caso di società fiduciarie e trust occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente.
SOGGETTI OBBLIGATI (ALTERNATIVAMENTE) ALL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Soggetti che esercitano attività d’impresa | Imprese individuali, società di persone commerciali, società di capitali, ecc.), a prescindere dal regime contabile. |
Socio o familiare dell’imprenditore | Il coniuge, i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore) e gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore). |
Beni oggetto dell’adempimento comunicativo in esame
In linea generale, si deve comunicare l’utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell’imprenditore individuale.
Se concessi in godimento, rientrano quindi nell’ambito applicativo della disposizione:
- i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
- i beni strumentali;
- i beni meramente patrimoniali.
ESEMPIO Rientrano nella definizione di beni meramente patrimoniali, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa.
Rileva tanto l’uso esclusivo quanto l’uso non esclusivo.
Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:
- autovetture;
- altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- altri beni.
SI OSSERVA: Relativamente a quest’ultima categoria residuale (altri beni) rientrano, ad esempio, telefoni, computer portatili. Tuttavia, la relativa comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore ad Euro 3.000,00, al netto dell’IVA.
Beni oggetto della comunicazione
Autovetture | Qualsiasi valore |
Altri veicoli | Qualsiasi valore |
Unità da diporto | Qualsiasi valore |
Aeromobili | Qualsiasi valore |
Unità da diporto | Qualsiasi valore |
Immobili | Qualsiasi valore |
Altri beni | Solo se di valore superiore ad Euro 3.000 |
Devono essere comunicati, all’anagrafe tributaria, anche i finanziamenti e le capitalizzazione effettuate dai soci ( o loro familiari) a favore dell’impresa.
NOTA: Con riferimento all’’obbligo di comunicazione dei finanziamenti soci, è bene rammentare che tale adempimento non è previsto da alcuna disposizione normativa: il co. 36-septiesdecies dell’art. 2 del D.L. 138/2011 si limita, infatti, a stabilire che, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, si deve tener conto anche dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti delle società cui partecipano. L’obbligo in parola era stato confermato, però, dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 25/E/2012, la quale ha ribadito, peraltro, che l’adempimento in commento prescinde dal fatto che tali finanziamenti, o versamenti dei soci, siano funzionali alla successiva acquisizione di beni concessi in godimento, e che tale obbligo riguarda l’intero ammontare dei predetti versamenti o finanziamenti, e non solo la parte riferibile all’acquisto di beni concessi in godimento.
I nuovi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate prevedono, ora, due autonome comunicazioni (anche se basate sulla stessa modulistica) ed, in particolare:
- una comunicazione relativa ai beni assegnati in uso ai soci;
- una comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni dei soci persone fisiche.
SI OSSERVA: I dati relativi a questi apporti ( finanziamenti e capitalizzazioni) vanno comunicati al fisco da parte di ogni società, anche in assenza di beni dati in godimento.
La nuova comunicazione relativa ai beni assegnati in uso ai soci
Per effetto delle semplificazioni apportate dai citati provvedimenti, la comunicazione relativa ai beni assegnati in uso ai soci avrà ad oggetto solo le fattispecie che possono generare un reddito diverso per il socio e, dunque, i casi in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso.
NOTA: Se, pertanto, il socio paga un prezzo pari o superiore al valore normale del servizio, la società (o il socio utilizzatore) non deve procedere ad alcuna comunicazione
La predetta comunicazione non deve essere inviata per l’indicazione dei dati relativi ai beni che i soci (o loro familiari) utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, poiché tale utilizzo genera benefit già sottoposti all’autonoma tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir.
Si ricorda che la C.M. n. 24/E/2012 aveva già precisato che la tassazione in capo al socio quale reddito diverso è esclusa “quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell’impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR”. In buona sostanza, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione appare coerente con la già prevista esclusione della tassazione in capo al socio utilizzatore laddove lo stesso utilizzi il bene (tipicamente l’autovettura) in qualità di dipendente (nel cui ambito dovrebbe ricomprendersi anche l’amministratore) o lavoratore autonomo, in quanto già tassato come compenso in natura. Si segnala, tra l’altro, che nella fattispecie dell’assegnazione all’amministratore, il provvedimento non richiede l’esistenza di un fringe benefit in capo all’utilizzatore.
Ulteriori esoneri dall’obbligo della citata comunicazione riguardano:
- i beni che l’imprenditore individuale utilizza nella sua sfera personale;
- gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa;
- i beni assegnati in godimento ad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali.
Sono infine esclusi dalla comunicazione all’Anagrafe Tributaria, i beni a uso pubblico (si pensi alle auto dei taxisti) per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi nonostante l’uso anche privato.
NOTA: Il provvedimento in esame esclude, inoltre, in modo esplicito, tra i dati da comunicare, i finanziamenti e gli apporti che le società concedono ai propri soci (da non confondere con quelli ricevuti dalla società, oggetto di specifica comunicazione).
La nuova comunicazione dei finanziamenti soci
La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, pur avendo a base una identica modulistica, è disciplinata da un provvedimento distinto, stante la ricordata autonomia dei due obblighi. Anche per questo adempimento sono molte le semplificazioni:
- la comunicazione parte dal 2012; l’Amministrazione Finanziaria non chiede più apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti;
- il monitoraggio riguarda solo le somme versate da soci persone fisiche;
- viene introdotta una soglia di 3.600 euro, che si riferisce – distintamente – al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno, al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta.
SI OSSERVA: Rilevano anche le somme versate all’impresa individuale dal familiare dell’imprenditore, mentre non sono da indicare dati relativi ad apporti già a disposizione del fisco. In altri termini, è sempre escluso l’obbligo di comunicazione per gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall’Amministrazione Finanziaria (si pensi, ad esempio, ai versamenti effettuati per la sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci, risultanti da un verbale dell’assemblea straordinaria registrato presso l’Agenzia delle Entrate).
Scadenze
Sia per i beni sia per i finanziamenti la comunicazione va predisposta con cadenza annuale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per i dati del 2012 (finanziamenti effettuati e beni in uso in tale anno), la trasmissione deve avvenire entro il prossimo 12 dicembre 2013.
Regime sanzionatorio
La norma sanziona l’omessa comunicazione ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti. La sanzione è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio.
Se, invece, il contribuente ha tassato la differenza tra valore di mercato e corrispettivo, in quanto reddito diverso, è dovuta la sanzione residuale da 258,00 a 2.065,00 euro. È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.
SI OSSERVA: Resta da chiarire su che parametri debba essere determinata la sanzione in caso di mancata comunicazione dei finanziamenti dei soci (o dei loro familiari) erogati a favore della società, atteso che la predetta sanzione del 30% è parametrata sul reddito dell’assegnatario, non presente in un finanziamento soci. In tale circostanza, potrebbe, pertanto, ritenersi applicabile la sanzione in misura fissa prevista per le violazioni di natura formale.